Con decreto del 17 luglio 2014, il Tribunale di Milano, considerato che negli appalti di lavori pubblici la qualità soggettiva dell’appaltatore costituisce sempre motivo determinante del contratto, alla luce dell’art. 81, L. Fall., nel caso di intervento del fallimento dell’impresa affidataria, il contratto di subappalto si scioglie automaticamente.
Il suddetto Giudice, inoltre, si è discostato dall’orientamento affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 3402/2012 circa la natura prededucibile del credito del subappaltatore, statuendo l’inapplicabilità dell’art. 118, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 alle imprese affidatarie in stato di fallimento.