Con sentenza n. 780 del 5 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad un lavoratore a distanza di oltre un anno dalla scadenza del comporto stesso e dopo un periodo di malattia ininterrotta (più in particolare, dopo un ulteriore periodo di 457 giorni di malattia).
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, nel respingere l’eccezione di intempestività del recesso avanzata dal lavoratore appellante, hanno ritenuto legittimo e, dunque non configurante una rinuncia al diritto di recesso, il comportamento del datore di lavoro che ha atteso il rientro in servizio del lavoratore malato al fine di valutare un suo eventuale riutilizzo nell’organizzazione aziendale, procedendo poi, una volta assunta in proposito una decisione negativa, ad irrogare tempestivamente il licenziamento.