Con sentenza n. 9223 del 7 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello che ha aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva aggredito il proprio superiore gerarchico, considerando proporzionata, rispetto al fatto addebitato, la sanzione espulsiva adottata, alla stregua della inusitata e pericolosa reazione del lavoratore.
Nel caso di specie, i Giudici di merito avevano ritenuto che il fatto contestato non rientrasse nella fattispecie ipotizzata dal contratto collettivo di categoria sanzionata con misura conservativa, rilevando invece che “le parti contrattuali nel prevedere una sanzione conservativa in caso di “alterchi con vie di fatto negli edifici della società”, non hanno inteso escludere la sanzione espulsiva quando, come nella specie, vi siano state serie conseguenze, insistito malanimo, grave stravolgimento dell’ordinario ritmo di lavoro”.