Con sentenza del 20 dicembre 2013 il Tribunale di Bologna, aderendo all’orientamento della Suprema Corte, ha stabilito che “i contratti collettivi di diritto comune in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente vi abbiano prestato adesione”.
In applicazione di tale principio, il Giudice di merito ha riconosciuto la condotta antisindacale della società datrice di lavoro che aveva escluso l’applicazione ai propri dipendenti del CCNL di categoria, sottoscritto dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa e che contava il maggior numero di iscritti all’interno dell’azienda, in quanto scaduto ed ha invece prestato adesione ad un altro contratto sottoscritto da altre e diverse associazioni sindacali.
Con tale condotta l’azienda non ha tenuto conto della norma collettiva che sanciva l’ultrattività del primo CCNL anche successivamente alla sua scadenza e fino alla sua sostituzione con altro Contratto nazionale cui avrebbe aderito la stessa associazione di categoria aderente al CCNL scaduto.