Con sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di reperibilità ribadendo che il suddetto istituto – tipico di alcune categorie professionali quali, come nel caso in esame, quelle esercenti una professione sanitaria – “si configura come un’attività strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro” in vista di una eventuale messa a disposizione delle proprie energie lavorative in favore del datore di lavoro.
Pertanto, hanno evidenziato i Giudici di legittimità, “il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta, salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il diritto ad un giorno di riposo compensativo”.