Con sentenza del 18 marzo 2014, n. 6230, la Suprema Corte con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico ed in particolare all’attività prestata dal direttore di testata, ha rilevato che la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell’art. 2095 c.c., va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo ed è pertanto caratterizzata dall’autonomia delle decisioni e dalla mancanza di dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l’editore si sia riservato il controllo dell’indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell’espletamento delle mansioni di direzione.