Con riferimento alla figura del Direttore responsabile di un periodico, la Suprema Corte con sentenza del 17 febbraio 2014 n. 3686, ha statuito che il mero conferimento di tale incarico non comporta di per sé l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Questo sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di un’attività pubblicistica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del periodico, anche se all’opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata.
E’ invece irrilevante che la soggezione del Direttore al potere direttivo della proprietà editoriale sia contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l’ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o un periodici sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.