In una fattispecie in cui un lavoratore, a fronte di una prolungata assenza dal posto di lavoro e senza fornire una formale giustificazione, era stato considerato dimissionario per facta concludentia, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1025 del 21 gennaio 2015, ha ribadito che il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può attuarsi unicamente attraverso il licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero mediante dimissioni del lavoratore.
Non è invece possibile che le parti contraenti, siano esse collettive o individuali, configurino come recesso un comportamento, giudicato significativo dell’intenzione di recedere, che sia però svincolato dalla effettiva volontà del soggetto e che non ammetta la prova contraria.