Demansionamento e onere probatorio

Con sentenza n. 18431 del 18 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il demansionamento subìto dal dipendente di una compagnia telefonica che, assunto con l’incarico di capo distretto, era stato destinato nel corso del rapporto a svolgere mansioni di semplice venditore.
Nel caso specifico, i Giudici di legittimità, affermando che in tema di demansionamento e relativo onere probatorio, spetta al lavoratore “prospettare circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio”, hanno ritenuto provato il demansionamento subito dal dipendente per la non equivalenza delle nuove mansioni attribuitegli, di semplice venditore, rispetto a quelle svolte in precedenza, di capo distretto.

La Corte di Cassazione ha, altresì, evidenziato come l’intervallo temporale (5 anni) decorso prima della contestazione del lavoratore al mutamento di mansioni, sia irrilevante, “non potendo essere intesa né come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore, né come prova della sua tollerabilità”.