Con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’INPS, nel fornire chiarimenti in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 in tema di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha istituzionalizzato la nozione di unità produttiva, indentificandola con “la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma” e precisando, in tal senso, che “costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale”.
Nel precisare la succitata definizione, l’INPS, ha ancora chiarito, che “non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti”.