Rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in applicazione dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, il Tribunale di Brescia, con decreto del 5 maggio 2014, ha affermato che non può intendersi antisindacale il comportamento di un datore di lavoro che non abbia riconosciuto i permessi sindacali retribuiti ad un lavoratore, ritenendolo decaduto dalla carica di componente della RSU, per effetto del passaggio dal sindacato di appartenenza ad un’altra organizzazione sindacale.
Secondo quanto evidenziato dallo stesso Giudice, infatti, “il mandato dei membri della RSU si fonda sull’elezione collegata all’appartenenza alla lista di uno specifico soggetto sindacale (..), di talché è indubitabile che il mantenimento della carica presupponga la persistenza dell’equilibrio proporzionale (tra tutte le liste di formazione sindacale in lizza) scaturito dalle elezioni”.
Tale decisum, peraltro, sempre secondo il Tribunale di Brescia, deve ritenersi confermato anche a seguito della definizione del Protocollo di intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 con cui è stata espressamente individuata un’ipotesi di decadenza nel “cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u.”.