La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22536 del 23 ottobre 2014, ha ribadito, in tema di licenziamento ingiurioso, che sussiste un danno risarcibile, secondo il diritto comune, quando per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate, l’atto ingiurioso sia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore licenziato, connotazione che non si identifica, ha precisato la Corte, con la mera mancanza di giustificazione del recesso.
Il carattere ingiurioso del licenziamento che va provato da chi lo deduce, deriva unicamente dalla forma in cui esso venga espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, idonee a ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore.