Danno da demansionamento – Esclusione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17 del 7 gennaio 2015, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva ritenuto non sussistente il danno da demansionamento in capo al dirigente che, a seguito di una riorganizzazione aziendale, aveva rifiutato il trasferimento presso altra sede perché lontana da casa.

I Giudici di merito avevano infatti evidenziato come, nella specie, il datore di lavoro si fosse subito attivato sia per la formazione/riconversione professionale del proprio dipendente, sia per il reperimento di un altro incarico direttivo confacente alla posizione a cui lo stesso era adibito, escludendo da tale condotta “non solo un intento vessatorio o discriminatorio da parte del datore, ma altresì una condotta illegittima da parte datoriale, essendo dimostrato che l’azienda ha sempre messo in condizioni il proprio dipendente di espletare mansioni adeguate al suo livello di inquadramento nel rispetto dell’art. 2103 c.c.”.