In presenza di crediti verso la società cancellata dal Registro delle Imprese, i creditori potranno far valere le loro pretese, ai sensi dell’art. 2495 c.c. dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori.
Con tale norma, secondo l’opinione della Corte di Cassazione (sentenza n. 4699 del 27 febbraio 2014), il Legislatore ha inteso individuare due ulteriori e distinti fatti costitutivi, da cui ne deriva che l’accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l’accertamento dei rispettivi presupposti.