Con sentenza n. 17540 del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di contratto di somministrazione di lavoro, l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 21, ultimo comma, D.Lgs. n. 276/2003 – ai sensi del quale “In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore” – si applica anche nel caso di “indicazione omessa o generica della causale”. La Corte, infatti, ha evidenziato come “la sanzione della nullità anche per indicazione omessa o generica della causale della somministrazione è nella logica del sistema, oltre che nel rilievo che la lett. c) del co. 1 dell’art. 21 si riferisce, appunto, all’indicazione della causale”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società utilizzatrice nei confronti della quale il lavoratore aveva richiesto la costituzione del rapporto alle sue dipendenze, confermando la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione, con relativa condanna della società utilizzatrice a ripristinare il rapporto con il lavoratore ed a pagargli le retribuzioni maturate.
Con riferimento a quest’ultimo punto, la Corte, in conformità a quanto già affermato (Cass. n. 1148/2013), ribadisce che l’applicazione dell’indennità forfettaria prevista dall’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (in misura compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 L. 604/1966), anche con riferimento alla conversione del contratto di somministrazione.
In termini analoghi, definendo una diversa controversia, sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 18861 dell’8 settembre 2014, dopo avere precisato che “non può ritenersi sufficiente, ai fini della validità del contratto di somministrazione a termine, la mera indicazione (nella specie neppure chiarite) delle generiche causali di cui all’art. 20, co. 4, d.lgs. n. 276/03”, ha chiarito che l’indennità onnicomprensiva introdotta dall’art. 32, co. 5, del cd. Collegato Lavoro trova applicazione anche nelle ipotesi di conversione di un contratto di somministrazione a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nel caso di specie, si faceva riferimento alla disciplina di cui all’art. 3, L. n. 196/1997).
Il suddetto art. 32, infatti, richiama l’istituto del contratto a tempo determinato in generale, e non “una o più regolamentazioni specifiche di tale contratto, come invece fa il comma 4 della medesima norma”, senza escludere dunque “i contratti a tempo determinato che si accompagnino ad un contratto di lavoro interinale”. Per l’effetto, è stata cassata con rinvio la sentenza con cui la società ricorrente, a seguito della conversione del contratto di somministrazione di lavoro, era stata condannata al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal termine di quest’ultimo contratto sino alla data della sentenza di primo grado.