Il Tribunale di Trento, con sentenza del 10 febbraio 2014, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che, sostenendo di avere ricevuto la lettera di recesso dal contratto di apprendistato oltre il termine finale di efficacia dello stesso, pretendeva di essere stata illegittimamente licenziata e di avere diritto alla reintegra ed al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, infatti, era stato accertato, con prova testimoniale, che la lavoratrice interessata aveva rifiutato di ricevere la lettera di recesso quando ancora il suddetto termine non doveva ritenersi scaduto.