Con sentenza del 6 febbraio 2014, il Tribunale di Milano, ha rigettato il ricorso promosso da un agente di una compagnia di assicurazioni, volto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di natura subordinata con la società preponente, in quanto, nonostante il rapporto presentasse diversi connotati propri della subordinazione, i medesimi erano giustificati dalla particolare tipologia negoziale (c.d. parasubordinazione).
Ricorda il Tribunale che il rapporto di lavoro parasubordinato contempla aspetti propri sia del lavoro autonomo che del lavoro subordinato e che il principale elemento distintivo con il rapporto di natura subordinata andrebbe rintracciato nell’assunzione del rischio imprenditoriale da parte dell’agente. Tale elemento risulta, infatti, assente nel rapporto di lavoro subordinato in cui il rischio imprenditoriale è interamente assunto dal datore di lavoro.