Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 829 del 19 marzo 2015, ha affermato che è applicabile la disciplina del contratto a termine “causale” anche ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge 18 luglio 2012 n. 92, cd. Riforma Fornero (che, come noto, ha introdotto la possibilità di assumere a termine per un periodo non superiore a 12 mesi senza necessità di indicare la relativa causale) laddove gli stessi contengano l’indicazione della relativa causale.
Nel caso di specie, la causale indicata non era corretta e non corrispondeva alla realtà dei fatti e, di conseguenza, è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto impugnato.
Interessante è poi che, nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha tenuto conto del comportamento processuale del datore di lavoro, che mai si è presentato in udienza, al fine di determinare l’ammontare dell’indennità ex art. 32, co. 5, Legge n. 183/2010, in misura pari a dieci mensilità.