La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12195 del 30 maggio 2014, ha affermato che deve intendersi rituale e legittima la contestazione disciplinare inoltrata ad un lavoratore con una lettera che, pur riportando esattamente l’indirizzo presso cui il lavoratore risultava domiciliato, non recava parimenti sulla busta il nominativo del medesimo lavoratore.
Infatti, in forza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – secondo cui una dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario – sarebbe stato onere del lavoratore, a fronte del corretto recapito della lettera presso l’indirizzo da quest’ultimo prescelto per le comunicazioni aziendali, provare di essere stato, e senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia.