La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4 del 5 gennaio 2015, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento dell’importo dovuto al dipendente a titolo di compenso “a forfait” per il lavoro straordinario da questi prestato.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il compenso forfetario erogato dal datore di lavoro costituisse in realtà un superminimo, entrato a far parte della retribuzione ordinaria del lavoratore, e ciò a prescindere dalla qualifica formale attribuita dal datore di lavoro.
La Corte, infatti, ha ritenuto che la natura di un compenso economico si ricava, oltre che dalla volontà negoziale, anche dal comportamento complessivo, anche posteriore all’istituzione dello stesso, tenuto dalle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c., il quale precisa, al comma 2, che “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.