In materia di compenso in favore dell’amministratore di una società di capitali, con sentenza del 16 aprile 2014 n. 8897, la Corte di Cassazione ha precisato che il professionista, che riveste la funzione di amministratore di una società, ha diritto a percepire, ex art. 2389 cod. civ., un compenso rapportato alla sua attività.
Tale diritto al compenso viene meno soltanto a fronte di una grave inadempienza dei suoi obblighi connessi al mandato. Se, invece, l’amministratore non è un libero professionista ma un dipendente della società, viene meno la sua facoltà di impugnare una delibera dell’assemblea che liquidi le sue spettanze in maniera inadeguata, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve.