Con sentenza n. 23710 del 19 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale – in forza dell’efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla legge – l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio proprio della tutela obbligatoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto”. In quest’ultimo caso, l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 2 della L. n. 604/1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.