La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 dicembre 2015, n. 24538, in materia di garanzie delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro poste a carico dell’imprenditore, ha affermato che anche ai collaboratori coordinati e continuativi vadano applicate le tutele della sicurezza sul lavoro.
In particolare, la Cassazione, in ordine all’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un ambiente salubre ed esente da rischi, pur ribadendo che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’art. 2087 c.c. riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, presupponendo l’inserimento del prestatore di lavoro nell’impresa del soggetto destinatario della prestazione, ha statuito che tale obbligo è da ritenersi operante anche nei confronti del collaboratore coordinato che, per l’esecuzione del contratto, debba operare all’interno dell’impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale. La pronuncia de qua ha, infatti, sottolineato che l’art. 66, co. 4, del D.lgs. n. 276 del 2003 prevede espressamente che “al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
A tal riguardo, si ricorda che il recente D.lgs. n. 81/2015 ha previsto l’abrogazione del contratto a progetto e delle norme ad esso connesse, stabilendo che le stesse continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato decreto, ovverosia dal 25 giugno 2015.
Tuttavia, l’art. 2 del predetto decreto n. 81 cit. prevede che, per i rapporti stipulati a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (quindi, compresa la normativa in materia di sicurezza) pure ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.