La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016, ha affermato che è legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore che durante il periodo di malattia aveva prestato costantemente la propria attività lavorativa presso l’esercizio commerciale della moglie.
I Giudici di legittimità hanno altresì precisato che prestare attività lavorativa a favore di terzi durante la malattia non è di per sé vietato, ma che tuttavia era onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell’attività lavorativa svolta in favore di terzi con l’infermità determinante l’assenza dal lavoro e col recupero delle energie lavorative.