In tema di assenza per malattia, con sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013 , la Corte di Cassazione ha chiarito nuovamente che non è disciplinarmente rilevante la condotta del dipendente che svolga un altro lavoro durante un’assenza per malattia, se dimostra la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche.