Con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, la Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro su cui grava l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, a provare l’assenza nella sua oggettività. Grava invece sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi che possono giustificare l’assenza ed in particolare qualora questa dipenda da causa a lui non imputabile.