La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17990 dell’11 settembre 2015, si è espressa in merito al coordinamento tra la norma di cui all’art. 16, CCNL Dirigenti Industria, che consente al lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro entro 60 giorni dal mutamento delle attività che incida sulla sua posizione con diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, e quella di cui all’art. 2119 c.c. in cui rientrano tutti i casi di recesso per giusta causa.
Nel caso di specie, un dirigente aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in virtù di un preteso demansionamento causato dalla perdita di diversi incarichi; tuttavia, i Giudici di primo e secondo grado, nell’accertare la legittimità della motivazione addotta a giustificazione del recesso, avevano ritenuto assorbita anche la questione concernente la sussistenza della fattispecie prevista dal citato art. 16, e conseguentemente negato la spettanza dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, che le due norme disciplinino fattispecie autonome di recesso non perfettamente coincidenti in quanto, mentre l’art. 16 CCNL Dirigenti Industria integra un’autonoma ipotesi di recesso del dirigente per il solo effetto del mutamento dell’attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, il demansionamento illegittimo del dirigente integra invece una giusta causa di recesso.