Con sentenza n. 53 del 10 gennaio 2014, il Tribunale di Milano ha ribadito il recente orientamento della Corte di Cassazione che, nell’estendere l’applicazione dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), come modificato dalla L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), alla fattispecie della fornitura di lavoro ha dichiarato che il sopracitato art. 32 “s’interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In particolare, “l’utilizzazione del termine ricostituzione vuole probabilmente indicare che il concetto di conversione comprende non solo provvedimenti di natura dichiarativa, ma anche di natura costitutiva, quale potrebbe essere considerato quello previsto dall’art. 27, D.Lgs. n. 276/2003” concernente i casi di somministrazione di lavoro irregolare.
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva adito il Tribunale di Milano per far accertare l’illiceità dell’appalto di servizi e manodopera in virtù del quale era stata impiegata presso una struttura alberghiera, cui era conseguita la pronuncia di condanna della società committente a reintegrare la ricorrente ed a corrisponderle un’indennità onnicomprensiva pari a sette mensilità.