La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 6 ottobre 2015, ha ritenuto applicabile la responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 nei confronti di una azienda committente privata, concessionaria di un servizio pubblico, per il mancato pagamento di vari emolumenti, e del versamento della connessa contribuzione previdenziale, da parte di una sua impresa appaltatrice in favore di alcuni dipendenti comunque impegnati nell’esecuzione dei servizi affidati.
In particolare, rigettando le argomentazioni della medesima committente – secondo cui, trovando nei confronti della stessa applicazione il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il relativo decreto di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), avrebbe dovuto intendersi inapplicabile il suddetto art. 29 – la Corte ha affermato che la deroga, all’operatività della responsabilità solidale, introdotta dall’art. 9, co. 1, D.L. n. 76 del 2013 (secondo cui il citato art. 29 non trova “applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), vale solo per le pubbliche amministrazioni “tout court”, non già per “contraenti privati pur altrimenti soggetti alla disciplina degli appalti pubblici contenuta nel D.Lvo 163/2006”, quali devono intendersi le società concessionarie di servizi pubblici.