Con sentenza n. 22639 del 5 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha statuito che, in materia di benefici contributivi riconosciuti al datore che assume lavoratori dalle liste di mobilità, il termine di dodici mesi previsto dal primo inciso dell’art. 8, co. 2, Legge n. 223 del 1991 non è riferito alla durata dell’agevolazione contributiva, bensì alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale l’agevolazione opera; nel caso poi in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, tale agevolazione spetta per l’ulteriore durata di un anno, che si somma a quella precedentemente riconosciuta.