La Suprema Corte con sentenza del 24 ottobre 2014 n. 22690, ha ribadito che per accertare l’esistenza della subordinazione dedotta da un collaboratore coordinato e continuativo, il giudice di merito deve verificare l’eventuale sussistenza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il fatto che il lavoratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni e promozioni non esprime, di per sé, subordinazione, potendo esprimere l’attuazione di un rapporto di lavoro autonomo. Anche l’emanazione di “direttive circa i costi e le spese”, comprova che il lavoratore non possa essere assoggettato al potere direttivo datoriale nonché la continuità per un certo periodo di tempo della prestazione lavorativa di progettista, in quanto la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall’occasione in cui si manifesta la necessità dell’incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell’incarico stesso.