Con sentenza n. 689 del 15 febbraio 2016 il Tribunale di Bari ha ritenuto che la condotta del lavoratore consistita nell’asportazione del gasolio dal mezzo aziendale al fine di rifornire di carburante la propria autovettura privata legittimi l’irrogazione del licenziamento per giusta causa.
A proposito del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, il Tribunale si è richiamato al principio per cui “viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi dei dipendente rispetto agli obblighi assunti”.