Giudizio di proporzionalità del licenziamento per giusta causa

In una fattispecie relativa ad un lavoratore di una sala bingo che, durante l’orario di lavoro e senza interruzione della prestazione lavorativa, proponeva ai colleghi la vendita di merce e di abbonamenti ad un sito internet di scommesse sportive, senza tuttavia esibizione della merce e senza esercitare attività di persuasione verso i colleghi, la Suprema Corte, con sentenza n. 10020 del 16 maggio 2016, ha ritenuto l’insussistenza della giusta causa del licenziamento irrogato al lavoratore per difetto di proporzionalità della sanzione atteso che le condotte poste in essere da questo, non solo non avevano causato alcun danno, nè allo svolgimento del gioco, né all’immagine del datore di lavoro, ma avevano avuto una breve durata in un arco temporale limitato al solo periodo prenatalizio.