La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4533 del 27 febbraio 2018, in ipotesi di fusione societaria per incorporazione, ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 2112 c.c., ha ribadito che la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è sostituita da quella applicata nell’impresa cessionaria, anche se più sfavorevole, a meno che quest’ultima non applichi alcun contrato collettivo e quindi continua ad applicarsi quello della cedente.
Sulla base di tale principio, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza o meno del diritto del lavoratore al mantenimento dell’assegno “ad personam” goduto presso la società poi incorporata, deve essere verificato il titolo di tale assegno, in particolare se sia stato oggetto di pattuizione individuale col lavoratore (erogato cioè intuitu personae e con clausola di non riassorbibilità) ovvero derivi dal CCNL precedentemente applicato, in quanto potrà continuare ad essere erogato solo nella prima ipotesi.