L’INPS, con messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto previsto dall’art. 1, c. 755, L. 296/2006, garantisce ai lavoratori suddetti l’erogazione dei TFR ed il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione.
Per tutti i datori di lavoro che abbiano più di 50 dipendenti, il contributo deve essere versato obbligatoriamente, con cadenza mensile e lo stesso assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
L’Istituto previdenziale ha, altresì, precisato che il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti previsti dalla legge.