L’INPS, con circolare n. 105 del 24 luglio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla l’applicazione della disciplina concernente la facoltà per i Fondi di solidarietà bilaterali di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
La misura, predisposta dall’art. 22, comma 3°, D.L. n. 4/2019 (recante le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), si inserisce nel più ampio quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso all’assegno straordinario, come misura di accompagnamento alla pensione.
I destinatari dell’intervento sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.
Conseguentemente, il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
L’Istituto previdenziale ha chiarito, inoltre, che i datori di lavoro dovranno presentare le domande con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e che l’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.