Con il messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006, l’INPS ha chiarito che, in presenza di ferie non godute, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva, individuato entro la fine del diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione o entro il maggior periodo individuato dalla contrattazione collettiva, rimane sospeso in presenza di cause legali di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, maternità) e riprende a decorrere solo a far data dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.