L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 9 del 10 settembre 2019, ha fornito alcune precisazioni in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro così come previsto dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 che richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’Ispettorato ha chiarito che il termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, rileva il riscontro della osservanza, da parte del datore di lavoro, dei contenuti normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per tale ragione, non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
L’Ispettorato ha, altresì, precisato, con riferimento alle aziende del settore edile che la mancata iscrizione alla Cassa Edili e l’eventuale mancato versamento della relativa contribuzione, comporterà una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.