La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9670 del 5 aprile 2019, ha statuito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore, al fine di richiedere il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia INPS secondo quanto prescritto dall’art. 2 della Legge 297/82, deve dimostrare che è stata emessa una sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso al passivo.
Nel caso in esame, il lavoratore, pur avendo ottenuto un decreto ingiuntivo dichiarato definitivo, non aveva promosso l’azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro nel frattempo tornato in bonis dopo la chiusura della procedura fallimentare, ma aveva esperito un’azione giudiziaria al fine di ottenere la condanna del Fondo di garanzia INPS al pagamento del TFR.
Secondo la Suprema Corte, dunque, il lavoratore avrebbe dovuto porre in esecuzione il titolo e, solo dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del datore di lavoro, avrebbe potuto promuovere una causa contro il Fondo.