Con sentenza n. 6405 del 13 marzo 2017, la Cassazione ha statuito che, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un contratto di lavoro a progetto correttamente denunciato e registrato, configura l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” prevista alla lettera a) della medesima norma. Siffatta ipotesi ricorre ove vi sia l’occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e tale occultamento sia attuato con il fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Tale presunzione potrà essere vinta dal datore di lavoro mediante l’allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento e, quindi, la sua buona fede.