Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circ. del 29 marzo 2016 n. 15, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 22763/2015, le misure di sostegno al reddito per i dipendenti dalle imprese del settore call-center, della durata massima di dodici mesi previste sino al 31 dicembre 2016, possono superare, fermo restando la durata massima, anche il predetto limite temporale. Ciò in presenza delle seguenti due condizioni:
– che l’accordo di cui all’art. 3 del citato Decreto, che subordina il diritto all’erogazione di tale misura di sostegno, sia intervenuto nel corso dell’anno 2016;
– che la domanda e l’inizio della sospensione e della riduzione lavorativa avvenga sempre nel 2016.