L’INPS, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno, così come previsto dalla L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022).
L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ha una durata massima di dodici mesi, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo di maternità e, in ogni caso, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Secondo l’Istituto previdenziale, nonostante la previsione normativa faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice nonché al rientro dal periodo post partum di cui all’art. 17 del D.Lgs. 151/2001.
Al riguardo, infatti, ha chiarito che la ratio ispiratrice è quella di garantire una maggiore tutela alla lavoratrice madre e alla prole e, pertanto, si instituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui la lavoratrice madre fruisca del solo congedo obbligatorio di maternità e le ipotesi in cui la stessa prolunghi l’astensione dal lavoro in virtù del congedo facoltativo ovvero del provvedimento di interdizione post partum.
L’INPS, ha inoltre precisato che l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015.