L’INPS, con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, ha fornito alcune indicazioni in ordine allo sgravio contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età non superiore ai 35 anni, così come previsto dall’art.1, comma 10, L. 160/2019.
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
Nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o per periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’esonero contributivo è elevato nella misura del 100%, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
A partire dall’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero è stato individuato nei trenta anni di età.