Esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

L’INPS, con messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle richieste di esonero contributivo, previsto per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e pari all’1%, nel limite annuo massimo di € 50.000,00 per beneficiario.

In particolare, l’Istituto previdenziale ha chiarito che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata e che la stessa deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.