Con ordinanza n. 8612 del 7 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito del contratto a tempo determinato ex art. 1, D. Lgs. n. 368/2001, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti per malattia, anche in mancanza dell’indicazione dei loro nominativi, sia integrata da ulteriori elementi – quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire e il diritto di questi ultimi alla conservazione del posto – che consentano la verifica dell’effettiva sussistenza del presupposto di legittimità.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che la ragione sostitutiva ossia quella di assicurare la continuità aziendale a fronte di numerose assenze per malattia dei dipendenti sostituiti, corredata dai predetti indici, fosse sufficientemente specifica e quindi idonea a consentire il controllo giurisdizionale sulla effettività delle ragioni sottese all’apposizione del termine.