Esenzione dall’obbligo di reperibilità per patologie gravi e terapie salvavita

Con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, l’Inps ha chiarito le circostanze causali che danno diritto alle esenzioni dalla reperibilità (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati, previste dall’art. 25 del D.lgs. 151/2015. L’esenzione si attiva al momento della sussistenza di patologie gravi che necessitano di terapie salvavita ovvero di stati patologici connessi a situazioni di invalidità pari o superiori al 67%.

Nella circolare sono state presentate delle linee guida necessarie per circoscrivere il campo di applicazione dell’esenzione della reperibilità. Vengono considerati presupposti le circostanze gravi di disordine funzionale che comportano un’alterazione peggiorativa dello stato di salute e delle funzioni dell’organo / apparato / sistema del lavoratore, per le quali sono previste delle terapie salvavita (considerate tali in quanto indispensabili per tenere in vita la persona indipendentemente dal farmaco/i utilizzati), ovvero le situazioni di invalidità riconosciuta con una riduzione pari o superiore al 67% della capacità lavorativa.