La Suprema Corte, con sentenza n. 4212 del 3 marzo 2016, ha affermato che tutte le somme erogate al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ai fini dell’incentivazione all’esodo, sono esonerate dalla contribuzione previdenziale, a prescindere dal fatto che al momento del pagamento sia già cessato il rapporto di lavoro.
Nella fattispecie in esame, l’istituto previdenziale dei giornalisti aveva ritenuto dovuti i contributi previdenziali su alcune somme di denaro versate dall’azienda a diversi giornalisti come incentivo all’esodo, in quanto al momento della corresponsione delle stesse, il rapporto di lavoro era già cessato, pertanto, non si sarebbe potuto godere della esenzione contributiva, prevista dalla legge n. 153 del 1969.
I giudici di legittimità hanno, tuttavia, ritenuto che per beneficiare dell’esenzione contributiva non è necessaria la contestualità tra erogazione delle somme erogate in occasione della cessazione del lavoro e la cessazione stessa, ben potendo il pagamento avvenire anche in un momento successivo.