La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14426 del 27 maggio 2019, ha statuito che la prescrizione per l’azione di ripetizione di indebito, volta alla restituzione di somme corrisposte mensilmente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva, per oltre dieci anni, indebitamente percepito l’indennità di cassa integrazione nonostante fosse contemporaneamente occupato presso altro datore di lavoro in Svizzera.
La Corte ha stabilito che la prescrizione decennale decorre dalle singole date di erogazione dei ratei di CIG e non dal momento in cui l’Inps è venuto a conoscenza dell’indebito. La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato il dolo nell’omissione del lavoratore della comunicazione della sua occupazione in altro Stato, con conseguente legittimazione passiva degli eredi nel giudizio per la ripartizione dell’indebito.