Il Tribunale di Milano, con sentenze del 5 gennaio 2007 n. 23 e 28, e del 11 gennaio 2007 n. 64, è tornato a pronunciarsi in materia di individuazione degli elementi distintivi del rapporto di lavoro autonomo rispetto al rapporto di lavoro dipendente. Il Tribunale, richiamando l’orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, “ha affermato l’essenzialità della subordinazione quale carattere distintivo del lavoro subordinato , intesa come “posizione tecnico –gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all’intriseco svolgimento di quelle prestazioni (cfr. tra le ultime : Cass. 11 maggio 2005 nr. 9894; Cass. 25 ottobre 2004 nr. 20669; 6 agosto 2004 nr. 15275). In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all’interno di un rapporto di lavoro concreta una fattispecie di lavoro subordinato, quali l’inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell’organizzazione d’impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti”.