La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15017 del 31 maggio 2019, ha ribadito la natura retributiva di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa che non abbia carattere occasionale.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha attribuito natura retributiva all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario traferito con familiari conviventi, proprio sulla base del carattere periodico dell’erogazione, dovendosi invece negare l’attribuzione di tale natura a tutte le voci che abbiano la finalità di sollevare il lavoratore dalle spese che non avrebbe affrontato se non fosse stato trasferito, sostenute in conseguenza della sua prestazione lavorativa nell’interesse dell’imprenditore.